Incentivo Decreto Coesione: anche i liberi professionisti under 35 possono richiederlo
- 19 Febbraio 2026
- Posted by: Network Resolution
- Categoria: News
L’INPS ha ufficialmente esteso l’Incentivo Decreto Coesione anche ai liberi professionisti con partita IVA, chiarendo con il messaggio n. 270 del 27 gennaio quanto già indicato nella circolare n. 148/2025. Si tratta di un passaggio importante, che amplia significativamente la platea dei potenziali beneficiari rispetto all’interpretazione inizialmente più restrittiva, che limitava l’accesso alle sole imprese iscritte al Registro delle imprese.
Di cosa si tratta
Previsto dall’art. 21, comma 3 del DL 60/2024 (convertito dalla legge 95/2024) e disciplinato dal decreto interministeriale del 3 aprile 2024, questo bonus rientra nel Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027. L’obiettivo è sostenere l’autoimprenditorialità giovanile nei settori legati alla transizione digitale ed ecologica, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove tecnologie e competenze innovative.
Il contributo ammonta a 18.000 euro complessivi, erogati in 36 rate mensili da 500 euro ciascuna, anticipate su base annuale in relazione ai mesi di attività programmati. La somma è esente da tassazione, non concorre alla formazione del reddito ed è pienamente compatibile con il regime forfettario. Non è invece cumulabile con altri incentivi all’autoimpiego o con esoneri contributivi già fruiti per la stessa attività.
Chi può accedervi
Per rientrare tra i beneficiari è necessario soddisfare una serie di requisiti anagrafici, temporali e lavorativi. In primo luogo, occorre avere meno di 35 anni alla data di avvio dell’attività, la quale deve essere stata avviata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Per i liberi professionisti, il momento di avvio coincide con l’apertura della partita IVA, senza necessità di iscrizione al Registro delle imprese.
È inoltre richiesto che il richiedente si trovasse, prima di avviare l’attività, in una condizione di svantaggio lavorativo, ovvero:
- disoccupazione, con iscrizione al Centro per l’impiego e rilascio della DID (dichiarazione di immediata disponibilità);
- inattività, intesa come assenza sia di occupazione che di ricerca attiva di lavoro;
- condizione di marginalità rientrante nei criteri del programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, inclusi i percettori di ammortizzatori sociali.
Il beneficiario è inoltre tenuto a mantenere l’attività per almeno tre anni e a garantire che essa sia coerente con le finalità di transizione digitale o ecologica, condizione essenziale per l’erogazione del contributo. In caso di chiusura anticipata della partita IVA, l’INPS procederà al recupero delle somme non spettanti.
Settori ammessi e codici ATECO
Il bonus non è riconosciuto a tutte le attività autonome, ma solo a quelle incluse nei settori strategici individuati dal decreto interministeriale e recepiti nella circolare INPS n. 148/2025. Il collegamento con la transizione digitale o ecologica deve essere concreto e dimostrabile attraverso il codice ATECO, il progetto imprenditoriale o il business plan presentato.
Tra i principali codici ATECO ammessi figurano: attività legali e contabilità (69), direzione aziendale e consulenza gestionale (70), studi di architettura e ingegneria (71), ricerca scientifica e sviluppo (72), pubblicità e ricerche di mercato (73), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) e servizi veterinari (75).