Cumulo ZES Agricoltura, Nuova Sabatini e Bonus 4.0
- 3 Marzo 2026
- Posted by: Network Resolution
- Categoria: News
Nel 2026 i tre strumenti sono cumulabili, ma è importante chiarire subito cosa si intende per “bonus 4.0” nel comparto agricolo: le imprese della produzione primaria sono escluse dall’iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, misura riservata esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa in senso stretto. Per questo settore esiste uno strumento dedicato, separato anche dalla ZES.
Il quadro degli incentivi cumulabili per un’impresa agricola che nel 2026 investe nella ZES unica si compone di tre misure distinte. La prima è il credito d’imposta ZES Agricoltura, regolato dall’art. 16-bis del DL 124/2023 e prorogato dalla L. 199/2025 per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2026, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro. La seconda è il credito d’imposta Transizione 4.0 Agricoltura, pari al 40% su beni strumentali nuovi — materiali e immateriali — fino a un massimo di 1 milione di euro per azienda, con validità fino al 28 settembre 2028. La terza è la Nuova Sabatini, rifinanziata con 200 milioni per il 2026, che riconosce un contributo a fondo perduto sugli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale quinquennale.
Il principio generale è che i diversi incentivi non possono gravare sulla stessa quota di investimento: ogni beneficio deve fare riferimento a una porzione distinta del costo sostenuto.
Credito ZES Agricoltura 2026: soglie e aliquote
Il credito d’imposta ZES Agricoltura sostiene gli investimenti in beni strumentali nuovi, macchinari, impianti, attrezzature e immobili destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. La soglia minima di accesso è fissata a 50.000 euro, un valore sensibilmente più contenuto rispetto ai 200.000 euro previsti dalla ZES ordinaria, mentre il tetto massimo per singolo progetto è di 100 milioni di euro.
Le aliquote effettive per il 2026 saranno determinate in proporzione al rapporto tra le domande pervenute nella finestra compresa tra il 31 marzo e il 30 maggio 2026 e le risorse effettivamente disponibili. A titolo indicativo, nel 2025 le percentuali si sono fermate al 58,78% per le PMI e al 58,61% per le grandi imprese.
Credito Transizione 4.0 Agricoltura: il bonus per i beni digitali
Il credito d’imposta Transizione 4.0 Agricoltura riconosce una agevolazione pari al 40% della spesa per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, entro il limite di 1 milione di euro per azienda.
A differenza del credito ZES, questa misura non è legata a un vincolo territoriale: possono accedervi tutte le imprese agricole italiane che investono in beni digitali e interconnessi, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica. La finestra temporale va dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. La misura è ancora in attesa del decreto attuativo interministeriale, che definirà anche le regole operative per il cumulo.
Nuova Sabatini: il contributo su una quota distinta
La Nuova Sabatini può essere cumulata sia con il credito ZES che con il credito 4.0 Agricoltura, nel rispetto del limite del 100% del costo netto dell’investimento. Il contributo ordinario equivale a circa il 7,7% dell’investimento; per i beni 4.0 il tasso maggiorato porta il beneficio a circa il 10%. In ogni caso, la Sabatini deve essere imputata a una quota di investimento diversa da quelle già coperte dagli altri due strumenti.
Come funziona il cumulo tra i tre incentivi
Il credito ZES Agricoltura ammette esplicitamente la cumulabilità con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili, purché non venga superata l’intensità o l’importo massimo di aiuto consentiti dalla normativa europea. Il meccanismo adottato è quello della sottrazione progressiva: ogni contributo già percepito su una quota del progetto riduce la base su cui si calcola l’agevolazione successiva.
Il credito 4.0 Agricoltura e la Nuova Sabatini operano dunque sulla quota residua, fino a coprire complessivamente il 100% del costo dell’investimento. Prima di strutturare qualsiasi piano di investimenti agevolati, è comunque indispensabile verificare la capienza nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per evitare il rischio di revoche future.